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Dal Regolamento Sezionale:

ART. 3
Possono far parte dell'Associazione coloro che ne hanno diritto a mente di quanto stabilito dall'Art. 4, 1° comma dello Statuto Nazionale.
Per essere ammessi gli aspiranti devono presentare domanda scritta al Comitato di Presidenza Sezionale, su modulo appositamente predisposto, corredandolo dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
La domanda firmata dall'aspirante, deve essere convalidata da due soci presentatori appartenenti al Gruppo nonché dal Capo Gruppo e sanzionata dalla Giunta di Scrutinio con il visto di almeno due dei suoi componenti.
L'ammissione dei Soci è deliberata dal Comitato di Presidenza Sezionale su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.
L'eventuale ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale, previsto dall'art. 5 dello Statuto, deve pervenire alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Comitato di Presidenza Sezionale.
L'ammissione dei Soci può avvenire fino al 30 settembre dell'anno solare ed ha effetto dall'inizio del medesimo; l'iscrizione richiesta dopo il 1° ottobre ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Il socio che cambia residenza deve darne immediato avviso al Capo Gruppo il quale provvede a comunicarlo alla Segreteria Sezionale, su apposito modulo.

ART. 4
Tutti i Soci hanno uguali doveri e diritti.
Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali della Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione stessa.
In detti locali tutti i Soci dell'Associazione Nazionale Alpini e gli Alpini alle armi sono considerati graditi ospiti.

ART. 5
Possono fregiarsi della qualifica di soci Aggregati tutti coloro, uomini e donne, che pur non essendo appartenuti alle Truppe Alpine, si riconoscono nei valori della "alpinità" e condividono gli scopi statutari dell'A.N.A.. (modulo appositamente predisposto)
La loro attività deve rimanere limitata nell'ambito della Sezione: qualunque loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dai rispettivi Consigli Direttivi di Sezione o dei Gruppi di appartenenza.
I soci Aggregati godono dei diritti/doveri dei Soci ordinari, ma non possono indossare il cappello alpino ed essere soggetto di elettorato attivo e passivo.
Essi hanno una specifica tessera e distintivo.