ART. 3
Possono far parte dell'Associazione coloro che ne hanno diritto a mente di
quanto stabilito dall'Art. 4, 1° comma dello Statuto Nazionale.
Per essere ammessi gli aspiranti devono presentare domanda scritta al
Comitato di Presidenza Sezionale,
su modulo appositamente predisposto,
corredandolo dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti
richiesti.
La domanda firmata dall'aspirante, deve essere convalidata da due soci
presentatori appartenenti al Gruppo nonché dal Capo Gruppo e sanzionata dalla
Giunta di Scrutinio con il visto di almeno due dei suoi componenti.
L'ammissione dei Soci è deliberata dal Comitato di Presidenza Sezionale su
parere favorevole della Giunta di Scrutinio.
L'eventuale ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale, previsto dall'art. 5
dello Statuto, deve pervenire alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla
comunicazione della decisione del Comitato di Presidenza Sezionale.
L'ammissione dei Soci può avvenire fino al 30 settembre dell'anno solare ed
ha effetto dall'inizio del medesimo; l'iscrizione richiesta dopo il 1° ottobre
ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Il socio che cambia residenza deve darne immediato avviso al Capo Gruppo il
quale provvede a comunicarlo alla Segreteria Sezionale, su apposito modulo.
ART. 4
Tutti i Soci hanno uguali doveri e diritti.
Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali della Sezione e
quelli dei Gruppi della Sezione stessa.
In detti locali tutti i Soci dell'Associazione Nazionale Alpini e gli Alpini
alle armi sono considerati graditi ospiti.
ART. 5
Possono fregiarsi della qualifica di soci Aggregati tutti coloro, uomini e
donne, che pur non essendo appartenuti alle Truppe Alpine, si riconoscono nei
valori della "alpinità" e condividono gli scopi statutari dell'A.N.A.. (modulo
appositamente predisposto)
La loro attività deve rimanere limitata nell'ambito della Sezione: qualunque
loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dai rispettivi Consigli
Direttivi di Sezione o dei Gruppi di appartenenza.
I soci Aggregati godono dei diritti/doveri dei Soci ordinari, ma non possono
indossare il cappello alpino ed essere soggetto di elettorato attivo e passivo.
Essi hanno una specifica tessera e distintivo.
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